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1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subìto un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.
Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro aggiungere le seguenti: , residenti in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.
Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro aggiungere le seguenti: , residenti in
Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, ovvero ai cittadini stranieri entrati in Italia nello stesso periodo in quanto vittime di leggi razziali vigenti negli stati di provenienza, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.
Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro aggiungere le seguenti: , residenti in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, ovvero espatriati anteriormente al 1938 per ragioni politiche, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.
2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.
3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane.4. Sarà cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicurare le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.
2. 2. Garra.
2. 1. (Nuova formulazione) Garra.
2. 3. Garra.